Installazione di apparecchi da gioco slot machine, giochi elettronici, gioco lecito. Disposizioni per la prevenzione e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo o praticato con apparecchi per gioco lecito.

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato la Legge Regionale 17 luglio 2017, n. 26, ad oggetto: Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

La Regione FVG ha adottato la L.R. 14 febbraio 2014, n. 1 Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate,  per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito.

Per apparecchi per il gioco lecito si intendono i dispositivi di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. 6 giugno 1931, n. 773Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per "sala da gioco" si intende l'esercizio pubblico avente come attività esclusiva o prevalente l'offerta di gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773.

La L.R. 1/14 vieta l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell' articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili. L'elenco dei luoghi sensibili è stato ampliato, con decorrenza 3 agosto 2017, per effetto della L.R. 26/17 che ha modificato la L.R. 1/14 fino a comprendere:

·        gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;

·        i centri preposti alla formazione professionale;

·        i luoghi di culto, relativi alle confessioni religiose;

·        gli impianti sportivi;

·        le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

·        le strutture ricettive per categorie protette;

·        i luoghi di aggregazione giovanile, compresi le ludoteche, i ricreatori, gli oratori e le biblioteche;

·        i luoghi di aggregazione per anziani definiti con apposito atto da parte di ogni comune;

·        gli istituti di credito e gli sportelli bancomat;

·        gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi e oro usati;

·        le stazioni ferroviarie,

e può essere ulteriormente ampliato dai Comuni, i quali hanno l'obbligo di pubblicarne l'elenco completo entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

La distanza dai luoghi sensibili viene misurata partendo dal centro in basso della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro in basso della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

Sono equiparati all'installazione di apparecchi per il gioco lecito:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

Ogni installazione di apparecchi per il gioco lecito è comunicata dal titolare dell'attività al Comune territorialmente competente, ai fini del controllo sul rispetto della distanza da luoghi sensibili. La comunicazione dell'installazione di apparecchi per il gioco lecito è inoltrata telematicamente al SUAP entro dieci giorni dalla installazione dell'apparecchio, compreso il caso di sostituzione per vetustà o guasto.

Chiunque avesse legittimamente collegato alla rete telematica SOGEI dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli apparecchi per il gioco lecito in data anteriore al 3 agosto 2017, a una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili, ha l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco, nei termini previsti dall'art. 7 disposizioni finali e transitorie della L.R. 17 luglio 2017, n. 26 Modifiche alla legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate), ovvero:
a) entro cinque anni qualora si tratti di sale da gioco o sale scommesse (3 agosto 2022);
b) entro tre anni nel caso di qualsiasi altra attività (3 agosto 2020).

L'Intesa raggiunta il 7 settembre 2017 tra Governo, Regioni ed Enti locali concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico riduce del 50%, entro fine 2019, il numero delle sale da gioco, riconoscendo efficacia alle disposizioni di ogni Regione o Provincia autonoma, se prevedono una tutela maggiore.