RISCHIO INCENDI - ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART. 54 T.U.E.L. DIVIETO DI QUALUNQUE ATTIVITA' CHE POSSA GENERARE ACCENSIONE DI FIAMME LIBERE, SCINTILLE O TEMPERATURE ELEVATE CHE POTREBBERO ESSERE FONTE DI SERIO PERICOLO DI INCENDIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO l'elevato rischio di incendi stante il perdurare della siccità per mancanza di precipitazioni piovose e di assoluta assenza di neve nell’arco alpino che determina nella vegetazione un livello di disidratazione tale da renderla infiammabile, in presenza di un innesco, anche a temperature relativamente basse, nonché la presenza quasi costante di vento, che aumenta il fattore di rischio, in quanto contribuisce ad arricchire di ossigeno la combustione dei vegetali favorendo la propagazione rapida di fuochi inizialmente banali;
CONSIDERATO, altresì, che detta situazione è destinata a protrarsi nel tempo e che in vista delle giornate soleggiate e ventilate previste dal meteo si rende urgente e necessario adottare specifiche misure dirette a prevenire il propagarsi incontrollato di incendi favoriti dalle attuali condizioni atmosferiche;
DATO ATTO che la situazione creatasi presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;
DATO ATTO altresì, che la situazione creatasi presenta pure il previsto requisito dell'urgenza, inteso come situazione in cui sussistono fatti straordinari ed eccezionali, per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;
VISTO il Decreto n°4866/AGFOR del 15.07.2022 della Direzione Centrale Risorse Agroalimentari Forestali e Ittiche – servizio Foreste e Corpo Forestale con la quale è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi;
VISTO il Decreto n°077 / Pres. Del 23 giugno 2022 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia dello stato di sofferenza idrica in regione ed individuazione delle conseguenti azioni a tutela dell’ambiente e dell’economia.
RILEVATO che l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie in esame si è in presenza, senza alcun ombra di dubbio, di una situazione di grave pericolo per l'incolumità dei cittadini, nonché di una evidente "situazione emergenziale”, che reclama, senza indugio alcuno, l'intervento dell'Amministrazione Comunale, al fine di ripristinare una situazione di tollerabilità e normalità. Va rilevato, poi, che la sussistenza di una situazione di pericolo e di emergenza, quale presupposto di azione e di adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, è pienamente confermato dalla giurisprudenza: Il Sindaco è legittimato ad adottare le ordinanze contingibili ed urgenti, ove ricorra una situazione di pericolo attuale per la pubblica incolumità, non fronteggiabile con i normali strumenti predisposti dall'ordinamento (CdS, Sez. V, n. 1128 del 29 luglio 1998; in tal senso, anche: CdS, Sez. V, n. 63 del 23 gennaio 1991; TAR Puglia, Sez. Lecce, n. 3598 del 16 novembre 2000). Fra l'altro, non va trascurato il fatto che le ordinanze in esame possono e devono essere emanate anche per prevenire pericoli, oltre che eliminarli. L'ordinanza contingibile ed urgente può essere adottata non solo per porre rimedio ai danni già verificatisi, ma anche e soprattutto per evitare la produzione di tali pericoli (CdS, Sez. V, n. 1904 del 2 aprile 2001; in tal senso, anche Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 490 del 17 gennaio 2002). Infine, non va dimenticato che il presupposto della contingibilità, pienamente sussistente nella fattispecie in esame, indica la sussistenza di una situazione temporale ed accidentale, la quale si ricollega strettamente all'altro requisito della residualità, inteso come impossibilità di utilizzare altri strumenti idonei alla tutela dell'interesse leso, o esposto a pregiudizio. La giurisprudenza conferma tale nesso: In materia di ordinanze contingibili ed urgenti, il requisito della contingibilità è soddisfatto quando il pericolo non è evitabile con gli ordinari mezzi dell'Amministrazione (CdS, Sez. Il, n. 1904 del 2 aprile 2001);
VISTO l'art. 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALLA FINE DELL'ATTUALE SITUAZIONE DI SICCITÀ, È FATTO DIVIETO, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICHI E APERTI AL PUBBLICO NONCHÉ IN LUOGHI PRIVATI LADDOVE POSSANO VERIFICARSI RICADUTE DEGLI EFFETTI SU SPAZI ED AREE PUBBLICHE, LO SVOLGIMENTO DELLE SEGUENTI ATTIVITÀ:
1. Utilizzare il fuoco quale elemento atto ad eliminare i residui di lavori agricoli e forestali
(tralci di vite dopo le potature, ramaglie derivati da tagli boschivi ecc…);
2. Utilizzazione di attrezzature che possono generare scintille in prossimità di erba secca o di legna (mole a disco, smerigliatrici, flessibili etc.);
3. Accensione di fuochi per barbecue – anche con braciere di contenimento - in prossimità di vegetazione, tenendo presente che, in presenza di vento, l’aria calda generata dal braciere può trasportare piccoli frammenti incandescenti e quindi innescare un incendio anche a metri di distanza;
4. Parcheggiare l’auto su terreni incolti o su piazzole ove sia presente vegetazione. Le alte temperature generate dalla marmitta catalitica sono in grado di incendiare l’erba secca molto facilmente;
5. Fumare nei boschi e in presenza di vegetazione, in particolare se secca;
6. Gettare o depositare tra la vegetazione alcun tipo di rifiuto: una bottiglia vuota può creare l’effetto lente di ingrandimento ed un semplice fazzoletto di carta potrebbe costituire una facile esca;
7. Fare uso di fuochi artificiali e di qualsiasi altro tipo di artificio pirotecnico, comprese le lanterne volanti che dovrebbero giungere al suolo quando il materiale acceso che fornisce l’aria calda si estingue. Se le lanterne, nel loro tragitto, vengono intercettate da alberi, tralicci o altre strutture diventano pericolose, date le manifestazioni ed i trattenimenti già programmati nel territorio.

DISPONE

a livello preventivo, che i privati cittadini effettuino lo sfalcio delle aree private, in particolare lungo le pertinenze stradali, le scarpate, le scoline degli appezzamenti agricoli (dove sia ancora presente vegetazione secca dal precedente anno) e devono anche essere adeguatamente rimossi tutti i residui dello sfalcio, nonché i materiali e detriti che, inevitabilmente, si trovano lungo i bordi stradali.
Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.200 n. 267, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
La Polizia Locale e gli altri addetti ai servizi di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnico-Manutentiva e Patrimonio arch. Giorgio Gratton al quale ci si potrà rivolgere, per comunicare e ottenere ogni utile informazione.
Ai sensi dell'art. 54, comma 4, 2° cap. del D.Lgs. 267/2000, la presente ordinanza è comunicata tempestivamente al Prefetto di Gorizia.
Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia in Trieste, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del Codice del processo amministrativo (D. Lgs. 104/2010), oppure, in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/ 1971.
In Mariano del Friuli, 21 luglio 2022

IL SINDACO
- Dott. Luca SARTORI -
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993)