CONSULENTI E COLLABORATORI
Articolo 15 commi 1 e 2 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33: obbligo di pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni relative a:
(....)
2. Collaborazione o consulenza:
a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b. il curriculum vitae;
c. i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziari dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento (....) di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei relativi dati (art.53, comma 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.
Le Amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.
Ai sensi del D.Lgs.165/2001 è fatto altresì obbligo di pubblicare l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.
(La pagina è aggiornata a cura degli uffici detentori dei dati)