Attività agrituristiche
DEFINIZIONI E TIPOLOGIA
Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli nei limiti dell’art.2135 del codice civile, iscritti nel Registro di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio artigianato e agricoltura) e dai familiari di cui all’art. 230 bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di allevamento di animali, di acquicoltura e di pesca che devono comunque rimanere principali.
Rientrano nell’attività agrituristica:
a) l’ospitalità per soggiorno in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
b) l’accoglimento in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori o di turisti muniti di altri mezzi di pernottamento autonomi e mobili;
c) la somministrazione di pasti e di bevande, compresi gli alcolici e superalcolici , tipici della Regione,m ricavati prevalentemente da prodotti aziendali ottenuti attraverso lavorazioni interne o esterne all’azienda;
d) l’organizzazione di attività didattiche, ricreative di tipo sportivo e culturale, nonché di iniziative espositive dedicate alle testimonianze del mondo rurale ancorché svolte all’esterno dei fondi fondiari nella disponibilità dell’impresa;
e) l’organizzazione di attività escursionistiche con veicoli tipici in ambito rurale e con mezzi nautici in ambito fluviale, marino e lagunare;
f) la vendita dei prodotti dell’azienda agricola, se svolta nei locali adibiti all’attività agrituristica;
g) l’organizzazione dell’attività agrituristico – venatoria, nel rispetto della normativa vigente in materia venatoria;
h) il nolo di cicli e mezzi nautici, nel limite massimo di due natanti per azienda agrituristica;
i) l’accoglienza degli ospiti ai fini della degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali, questi ultimi intesi come cibi non cucinati, esercitata dai soggetti aderenti alle Strade del vino, riconosciute ai sensi dela legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “strade del vino”); l’organizzazione di iniziative ricreative, culturali e didattiche svolte nelle aziende agricole; la degustazione organizzata di prodotti aziendali e di prodotti tipici e tradizionali regionali esercitata dai produttori, sia singoli che associati, attivata al di fuori degli ambiti delle “Strade del vino”;
Normativa di riferimento
Legge Regionale 22 luglio 1996, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreto del Presidente della Giunta 4 novembre 1996, n. 0397/Pres.