ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (legge 448/98)

COS'E' L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE:

E' una misura di sostegno economico a favore delle famiglie numerose nelle quali vi siano almeno 3 figli minori.

CHI HA DIRITTO ALL'ASSEGNO

Il cittadino italiano o comunitario residente che abbia nella propria famiglia anagrafica almeno tre figli minori di anni 18, che siano propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo, con una modesta situazione economica possono richiedere un assegno mensile per un massimo di 13 mensilità (importo è stabilito di anno in anno).

Per avere diritto è necessario:

  • avere almeno 3 figli minorenni, propri o del coniuge o in affidamento adottivo o preadottivo;
  • avere una situazione economica del nucleo familiare inferiore ad una certa cifra annua;
  • l'assegno sarà intero, se la situazione economica è più bassa o minore, se la situazione economica del nucleo è più alta;

Per lo stesso nucleo si può ricevere un solo assegno.

A CHI BISOGNA FARE LA DOMANDA

La domanda va inoltrata preso il Comune di residenza del nucleo familiare compilando apposito modulo disponibile presso Servizio Amministrativo Sociale negli orari di apertura al pubblico – tel. 0481/697470

La domanda dovrà essere presentata entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si inoltra richiesta di contributo.
Alla domanda, sottoscritta dal richiedente, nella sua qualità di genitore dei minori, va allegata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (attestazione ISE-ISEE) del nucleo familiare che avrà validità di 1 anno dalla sua presentazione e la fotocopia di un documento di identità.

Nella domanda andrà dichiarato il giorno dal quale nel nucleo vi sono 3 figli minori (es: i 3 figli minori sono presenti dal 1° luglio 2001 oppure dal 1° febbraio 2001, ecc..).

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

L'assegno viene concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS annualmente.