ASSEGNO DI MATERNITA’ (legge 448/98)

COS'E' L'ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno di maternità è una misura di integrazione del reddito volta ad aiutare le madri che non hanno copertura previdenziale (che non hanno quindi un lavoro o hanno una copertura previdenziale inferiore al valore del presente assegno) per affrontare l'evento nascita.

CHI HA DIRITTO ALL'ASSEGNO

La donna, residente a Mariano del Friuli, cittadina italiana o comunitaria o extracomunitaria in possesso di carta di soggiorno che non riceve già un trattamento previdenziale di indennità di maternità e con una situazione economica del nucleo familiare non superiore ad una certa cifra, stabilita annualmente può richiedere l'assegno di maternità.L'assegno è concesso anche alle donne nella cui famiglia anagrafica viene accolto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento un minore.Qualora l'interessata sia beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità inferiori a quelli previsti dalla legge potrà fare richiesta per la concessione della quota differenziale.In tal caso la richiedente dovrà allegare alla domanda una dichiarazione dell'Ente erogatore attestante la somma complessiva da esso erogata.

CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda va inoltrata dalla madre del bambino nel proprio comune di residenza utilizzando l'apposito modulo di richiesta a cui va allegata la dichiarazione sostitutiva unica (attestazione ISEE-ISE) attestante le condizioni economiche del nucleo familiare. La domanda va inoltrata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino.Al posto della madre la domanda può essere presentata da:

1) il padre che al momento della nascita del figlio sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso della carta di soggiorno, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o in affidamento esclusivo a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia affidato a terzi

2) l'affidatario preadottivo a condizione che la domanda non sia già stata presentata dalla moglie affidataria e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica (la norma si applica anche in caso di adozione senza pre affido)

3) l'adottante non coniugato in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti a condizione che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi.

DOVE SI RITIRA IL MODULO DI RICHIESTA

Il modulo di richiesta è disponibile presso il Servizio Amministrativo Sociale negli orari di apertura al pubblico – tel. 0481/697470 ed è scaricabile a fondo pagina.
 
PAGAMENTO DELL'ASSEGNO

L'assegno viene concesso dal Comune ed è corrisposto dall'INPS in un'unica soluzione con decorrenza dalla data del parto.La donna che presenta la domanda per l'assegno di maternità può presentare anche quella per l'assegno per il nucleo familiare se ha altri due figli minorenni (in totale almeno 3 minori) e il suo nucleo familiare è nelle condizioni economiche stabilite dalla legge.