Ricorsi nei confronti di accertamenti di violazioni al Codice della Strada

Ricorsi per violazioni al Codice Stradale.Con il ricorso il cittadino contesta la violazione che gli è stata addebitata

I termini:Per farlo si ha 60 giorni di tempo dalla data della contestazione immediata o della notifica (vedasi art. 203 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285/92).

L’autorità destinataria del ricorso:Il ricorso si propone in carta semplice:

  • al Prefetto del luogo dove è stata commessa l'infrazione al Codice della Strada presentandolo direttamente all'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) o presso il Comando a cui appartiene l'agente accertatore.
  • al Giudice di Pace, sempre del luogo della commessa infrazione, presentandolo direttamente alla sua sede.

Attenzione!Non si presenta ricorso all'avviso di violazione al codice della strada! Ma si deve attendere la notifica del verbale che segue l'avviso stesso qualora non si sia eseguito il pagamento nel termine di 10 giorni.

Il PrefettoA seguito del ricorso il Prefetto, esaminato il verbale e i documenti prodotti dal ricorrente, l’autorità prefettizia può:

  • accoglierlo, emettendo un'ordinanza di archiviazione che trasmetterà al Comando di Polizia Municipale cui appartiene l'accertatore che provvederà a trasmetterla all'interessato
  • respingerlo, emettendo un'ordinanza di pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione pecuniaria del verbale pi'spese di notifica e procedurali.

Il pagamento dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notifica della stessa.

Contro l’ordinanza l'interessato, entro 30 giorni, o 60 giorni se risiede all'estero, può far ricorso al Giudice di Pace. L'ordinanza, decorso inutilmente il termine per il pagamento ed il ricorso, costituisce titolo esecutivo, che verrà riscossa tramite ruolo esattoriale.

Il Giudice di Pace L'art. 204/bis del Codice della Strada prevede che, alternativamente al ricorso al Prefetto, si possa presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui sia stata commessa l'infrazione. Nel ricorso si devono indicare i motivi per cui si ritiene ingiusta la contestazione, allegando documentazione utile e segnalando eventuali testimoni.

Il Giudice di Pace, vista la documentazione, sentite le parti (ricorrente ed accertatore) emetterà una sentenza accogliendo o respingendo il ricorso.