Procedure sanzionatorie per illeciti amministrativi

Gli illeciti amministrativi sono violazioni a norme di legge, regolamenti e ordinanze sindacali.Quando è possibile dette violazioni vengono immediatamente contestate al trasgressore. A volte la contestazione immediata può non risultare possibile (come nella fattispecie di assenza del trasgressore al momento dell'accertamento), in tal caso il verbale di accertamento verrà successivamente notificato al trasgressore o, se questi non è identificabile, alle persone obbligate in solido di cui all'art. 6 del L. 689/81 (ad esempio al proprietario) presso la residenza o, nella fattispecie di persona giuridica, presso la sede legale.

Violazioni al codice della Strada. Avviso di violazione a norme del Codice della Strada (o "foglietto sul parabrezza").

Nella frequente fattispecie di veicoli in sosta vietata l’agente di Polizia Municipale ha la facoltà di apporre sul parabrezza del veicolo un avviso di violazione a norme del Codice della Strada per consentire al trasgressore e/o al proprietario il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista. L'avviso di violazione a norme del Codice della Strada è pertanto un atto "di cortesia" che permette al trasgressore di pagare la sanzione pecuniaria entro 10 giorni chiudendo il procedimento a proprio carico ed evitare le spese procedurali e postali gravanti invece sul verbale di accertamento. Sull'avviso vengono indicati:

  • la data, l'ora e il luogo dell'infrazione commessa
  • il tipo e la targa del veicolo
  • l'articolo del Codice della Strada violato
  • il numero di matricola dell'Agente accertatore
  • il numero dell'avviso
  • la somma da pagare a titolo di sanzione pecuniaria e l'indicazione delle eventuali sanzioni accessorie (ad esempio rimozione forzata, sequestro...)
  • l'eventuale numero di punti decurtati dalla patente

Il pagamento avviene con le modalità riportate in dettaglio. Trascorso il termine di 10 giorni senza che sia stato eseguito il pagamento la violazione viene verbalizzata e notificata a mezzo servizio postale.

Verbale di accertamento. Il Verbale di Accertamento può essere redatto:

  • immediatamente sul luogo dell'infrazione in caso di contestazione immediata e subito notificato al trasgressore
  • d'ufficio in un momento successivo, nel caso di assenza del trasgressore o di altro motivato impedimento e notificato, se noto, allo stesso trasgressore e/o ai soggetti solidali presso la residenza o la sede legale.

La notifica. In caso di contestazione immediata, come già detto, il verbale viene notificato subito al trasgressore e, se presenti, ai soggetti obbligati in solido indicati dall'art. 196 del D.L.gs. 285/92; qualora risultino assenti, il verbale verrà notificato agli obbligati in solido entro 150 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione (vedasi a riguardo l'art. 201 del D.L.gs. 285/92). Entro 360 giorni se il trasgressore o il solidale sono residenti all'estero.Se il verbale viene notificato a mezzo posta con raccomandata, in caso di assenza dell'interessato, l'addetto al servizio postale lascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica che la raccomandata rimarrà presso l'ufficio postale indicato dall'avviso stesso per un ulteriore periodo di tempo. Alla prima raccomandata ne seguirà una seconda con un ulteriore invito al ritiro. Trascorsi 10 giorni di giacenza della seconda raccomandata la notifica si intende regolarmente eseguita.Il trasgressore o il solidale hanno 60 giorni di tempo (non due mesi!) dalla data della notifica per eseguire il pagamento in misura ridotta o per proporre ricorso all'Autorità indicata nel verbale (vedasi a riguardo la parte dedicata ai ricorsi).

Modalità di Pagamento. Il pagamento, sia in presenza di avviso di violazione a norme del Codice della Strada sia in presenza di verbale di accertamento può essere effettuato:

  • in contanti presso l'Ufficio di Polizia Municipale in p.za Municipio n. 6 a Mariano del Friuli (GO), - tel.0481/697471 con i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00
  • o mediante versamento sul Conto Corrente Postale n. 11197498 intestato a: Comune di Mariano del Friuli - Servizio Tesoreria – piazza Municipio n. 6 Mariano del Friuli (GO) 34070

Nel pagamento con conto corrente postale occorre indicare chiaramente:

  • targa e tipo del veicolo
  • data e luogo dell'infrazione
  • numero dell'avviso o del verbale.

Riscossione coattiva Qualora entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale gli interessati non provvedano ad eseguire il pagamento della sanzione pecuniaria o a presentare ricorso, il verbale di accertamento per violazioni al Codice della Strada costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva di una somma doppia oltre alle spese di procedimento ed agli interessi maturati (un decimo della sanzione per ogni semestre dalla scadenza del termine di pagamento).

Pagamenti ritardati Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria per violazioni al Codice della Strada entro il temine di 60 giorni fa venir meno la possibilità di versare la somma indicata nel verbale e corrispondente all'importo minimo previsto; il pagamento può essere comunque eseguito dopo la scadenza evitando il procedimento di riscossione coattiva e le spese di procedimento e gli interessi maturati, ma versando una somma doppia rispetto a quella indicata nel verbale purchè il pagamento avvenga prima della formazione del ruolo per la riscossione coattiva.

Violazioni ai regolamenti comunale, alle leggi speciali e alle ordinanze del Sindaco. Il pagamento dei verbali redatti per violazioni ai regolamenti comunali, ordinanze del Sindaco e leggi sul commercio, ambiente, ecc., può avvenire entro 60 giorni dalla data di accertamento o notificazione nei vari modi indicati sul retro del verbale stesso. Qualora il termine decorra senza che si sia provveduto al pagamento, viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento. In ulteriore difetto si procede al recupero della somma, con le ulteriori maggiorazioni di legge, tramite esecuzione forzata mediante iscrizione a ruolo.

Ricorsi. Contro il verbale di contestazione o notificazione è ammesso il ricorso all'autorità indicata nel verbale entro il termine di 30 o 60 giorni a seconda della materia oggetto di violazione, a mezzo scritti difensivi in carta semplice. Se il ricorso viene respinto l'autorità competente procede all'emissione di ordinanza - ingiunzione di pagamento. Avverso l'ordinanza - ingiunzione è ammessa opposizione nel termine di giorni 30 al Giudice di Pace o al Tribunale, a seconda della materia oggetto di contestazione, così come indicato nell'ordinanza medesima.