Patente a punti
Il meccanismo istituito dalle norme di modifica del Codice della strada prevede che ogni patente di guida riceva una dotazione iniziale di 20 punti; per ogni infrazione a norme di comportamento stradale viene sottratto un previsto punteggio (vedasi tabella allegata).
- La decurtazione dei punti avviene solamente per le violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente: in altre parole il passaggio con il semaforo rosso (decurtazione prevista punti 6), se effettuato in bicicletta da parte di persona titolare di patente di guida non comporta alcuna perdita di punti (ma solo il pagamento della sanzione pecuniaria);
- La decurtazione dei punti è applicata alla patente del conducente responsabile della violazione; qualora non risulti possibile identificare il conducente, la decurtazione verrà applicata alla patente del proprietario del veicolo salvo che lo stesso comunichi entro 30 giorni dalla notifica del verbale i dati personali e della patente dell'autore della violazione. La mancata comunicazione dei dati del conducente comporta anche una sanzione amministrativa di € 343,35 e, come già ricordato, la decurtazione dei punti a carico della patente del proprietario del veicolo;
- Per le patenti conseguite successivamente all'1/10/2003 da soggetti che non siano già titolari di altra patente "B" o superiore, i punti per ogni singola violazione sono raddoppiati qualora le infrazioni se commesse entro i primi tre anni dal conseguimento;
- I punti vengono decurtati anche ai cittadini stranieri titolari di patenti di guida del loro paese; per i titolari di patente di guida straniera rilasciata da uno stato ove non vige il sistema della patente a punti che commettono infrazioni sul territorio italiano, è istituita una banca dati alimentata dalle segnalazioni dei Comandi di Polizia. Al soggetto che abbia perso venti punti nell'arco di un anno è inibita la guida sul territorio italiano per due anni. Quando la decurtazione totale dei punti sia raggiunta nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida è per un anno. Ove il totale di venti punti sia raggiunto in un periodo compreso fra due e tre anni, l'inibizione alla guida è limitata a sei mesi;
- Non si possono decurtare più di 15 punti per volta anche se vengono accertate violazioni la cui somma è superiore. Tale condizione non è tuttavia applicabile qualora tra le violazioni accertate almeno una comporti la sanzione accessoria della sospensione o della revoca della patente;
- La dote iniziale di 20 punti viene reintegrata se per un periodo di due anni non vengono commesse infrazioni per cui è prevista la decurtazione di punti;
- Se il titolare di patente con almeno 20 punti non commette per due anni infrazioni con perdita di punteggio riceve un credito di 2 punti fino a sommare un massimo di 30 punti complessivi (20+10);
- La perdita totale del punteggio iniziale attribuito comporta la revisione della patente di guida, cioè bisogna rifare l'esame di guida (teorico e pratico). Se non ci si presenta la patente è sospesa a tempo indeterminato;
- Se il punteggio di 20 punti non è esaurito, per recuperare i punti perduti si possono frequentare dei corsi organizzati da parte di soggetti privati (autoscuole) o pubblici che permettono di riottenere 6 punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali (autocarri, bus, taxi ecc.);
- Gli organi di polizia trasmettono le comunicazioni di decurtazione dei punti al sistema informatico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (ex Motorizzazione Civile) che gestisce tutte le fasi successive (registrazione, comunicazione delle variazioni, provvedimento di revisione o revoca della patente). Ci si può svolgere agli uffici periferici del D.T.T. per avere informazioni sul proprio punteggio o telefonare al numero 848.782782, il servizio è attivo 24 ore su 24 con voce elettronica e dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio anche con operatore;
- La decurtazione di punti riguarda oltre che quasi tutte le infrazioni "dinamiche" (velocità, cinture, semaforo rosso ecc.) anche alcune "statiche" e precisamente: sosta nella zona riservata alla fermata degli autobus urbani, dei taxi o nelle zone riservate alla sosta degli invalidi. Per tutte queste è prevista la decurtazione di due punti.
Nella tabella allegata vengono indicate le infrazioni e la relativa decurtazione dei punti per ogni infrazione.
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