SEPARAZIONE E DIVORZIO

Nuove modalità per la separazione dei coniugi, per il divorzio e per la modifica delle condizioni di separazione e di divorzio.

Normativa di riferimento

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” (G.U. n. 306 del 03/12/1970)

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante “ Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)

Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi.

I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:

· avvalersi della procedura di negoziazione assistita, che consiste in un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte;

· rivolgersi all’ufficiale dello stato civile ma solo nel caso in cui ricorrano determinate condizioni.

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.

Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, oltre alle altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970)

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.

La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovranno trasmettere l’accordo tassativamente entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica)  al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa, o di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M,  a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all'altro avvocato affinché curi la trasmissione all'ufficiale di stato civile.

L’accordo da inoltrare al Comune di Mariano del Friuli può essere inviato dall'avvocato, anche via PEC previa apposizione della sua firma digitale.

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della L. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune, con tale modalità semplificata, è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che non ci siano in comune:

· figli minori

· figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;

· figli maggiorenni economicamente non autosufficienti

· accordi di trasferimento patrimoniale.

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni,  in tal caso i coniugi  dovranno rivolgersi ad un avvocato.

Se non c’è accordo tra le parti  la competenza resta del Tribunale.

Competente a ricevere l’accordo è l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di:

- residenza di uno dei coniugi,

- celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa,

-  trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.

ITER

·rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per prenotare l’appuntamento con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione debitamente compilata

Entrambi i coniugi dovranno presentarsi all'appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell'accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l'accordo sottoscritto.  Tale conferma è stata prevista per dare ai coniugi la possibilità di una maggiore riflessione sulle decisioni in questione.

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.

La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.

Costo

Diritto fisso pari a € 16,00.