Rilascio certificati

I certificati sono degli atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona o status. Vengono rilasciati sia ai cittadini residenti all´A.P.R. (Anagrafe della Popolazione Residente) che a quelli iscritti all' A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero).

I certificati più richiesti dai cittadini sono quelli di Stato Civile (nascita, matrimonio, morte) e quelli Anagrafici (residenza, stato di famiglia ecc.).

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni, pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato. Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445). L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

I certificati hanno una validità di 6 mesi e possono essere utilizzati oltre i termini di scadenza nel caso in cui l'interessato dichiari in fondo al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

I certificati Anagrafici e di Stato Civile possono essere utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni o da chi gestisce un pubblico servizio (ma non da privati) anche oltre i termini di scadenza. I certificati sono soggetti di regola all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria tranne che per quegli usi per i quali la legge ne prevede l'esenzione.

Ai fini della tutela della riservatezza negli stati di famiglia rispecchianti la composizione della famiglia ai soli fini anagrafici non vengono più riportate le indicazioni relative ai rapporti di parentela affinità o convivenza salvo esplicita richiesta del richiedente la cui identità dovrà essere accertata e registrata dall'operatore.

N.B. Per richiedere il rilascio di certificazioni riguardanti altre persone è necessario farne richiesta scritta e motivata su apposito modulo esibendo un documento di identificazione valido.

Costo del documento

I certificati anagrafici sono soggetti ad imposta di bollo ad eccezione dei casi in cui vi sia una esenzione prevista dalla legge.

Euro 0,26 se in carta libera;

Euro 0,52 se in carta resa legale, la marca da bollo dovrà essere prodotta dal richiedente.

Per i certificati di Stato Civile non deve essere corrisposto alcun diritto.

Tranne che per i certificati storici, il rilascio viene fatto a vista.

Normativa di riferimento

L.183 del 12.11.2011

D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento Anagrafico); D.P.R. 396/2000 (Regolamento di Stato Civile).

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Dichiarazione di nascita

Chi può rendere la dichiarazione di nascita

Per i genitori uniti in matrimonio:

uno dei due genitori o entrambi
un loro procuratore speciale
medico/ostetrica che ha assistito al parto
persona che ha assitito al parto
Per i genitori non uniti in matrimonio:

dalla sola madre che intende riconoscere il figlio
dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio
Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

La denuncia di nascita è  resa senza la presenza di testimoni.

Quando fare la dichiarazione

entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza
entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.
N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:

Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita
Comune ove è avvenuto il parto
Comune di residenza dei genitori
Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune
Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223).
Attribuzione del nome del neonato

Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.

Il nome può  essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

Documentazione da presentare

1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto.
2) documento valido di identità personale del o dei dichiaranti.  
- Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi, (o documento equipollente, ai sensi dell'art. 35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000)
- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.
 
Normativa di riferimento

CODICE CIVILE art. 231 e segg.
D.P.R. n. 223 del 30.5.1989 -Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
LEGGE n.. 218 31.5.1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamneto dello Stato Civile.
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" art. 16