Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT

Il 31.01.2018 è entrata in vigore la Legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Le Disposizioni Anticipate di Trattamento "DAT" permettono di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari.

Che cos'è

Sulla base della Legge 22 dicembre 2017 n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” cosiddetto “Testamento Biologico”, ogni persona maggiorenne e capace di intendere e volere può attraverso le DAT – Disposizioni Anticipate di Trattamento - esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, in previsione di un’eventuale futura incapacità di farlo.

Le DAT devono essere redatte in uno dei seguenti modi:

  • per atto pubblico (atto redatto da notaio)
  • per scrittura privata autenticata (atto redatto con un funzionario pubblico designato o con un notaio)
  • per scrittura privata consegnata PERSONALMENTE dal disponente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del disponente stesso.

In tale ultimo caso, la DAT viene ricevuta dall'Ufficio di Stato Civile e conservata in apposito registro informatico.

Per i residenti nel Comune di Mariano del Friuli

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento DAT possono essere presentate personalmente dal disponente, maggiorenne e residente nel Comune, presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Mariano del Friuli esclusivamente su appuntamento recapito telefonico 0481697470

Le DAT sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

Documenti da presentare

  • la DAT (Disposizione Anticipata di Trattamento), esibendo un documento di identità ed il tesserino sanitario.

Costi

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo, e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.

Segnalazioni e precisazioni

  • L’Ufficio di Stato Civile non può dare indicazioni né fornire assistenza circa il contenuto delle disposizioni, in quanto atto personalissimo. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente.
  • Il consenso informato al trattamento sanitario delminore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
  • Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 C.c.) è espresso o rifiutato dal tutore, sentito l’interdetto ove possibile.
  • Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.
  • Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno, la cui nomina preveda l’assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall’amministratore di sostegno ovvero solo da quest’ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.

Normativa di riferimento:

- Legge 22 dicembre 2017 n. 219 "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento"

- Circolare Ministero dell'Interno M.I. n. 1/2018

 Per maggiori informazioni consultare

- sito dedicato del Ministero della Salute