Artigianato
L’ imprenditore artigiano è colui che esercita professionalmente un’attività economica, organizzata secondo i requisiti e le finalità di cui all’art. 9 della Legge Regionale 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina Organica dell’artigianato”, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro nel processo produttivo e le funzioni di direzione e di gestione tecnico – produttiva in modo preminente rispetto all’organizzazione dei fattori di produzione.
L’imprenditore artigiano, nell’esercizio delle attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi regionali e statali e viene iscritto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura dov’è istituito l’Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) tenuto dalle Commissioni provinciali per l’artigianato
L’Amministrazione Comunale di Mariano del Friuli ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22/2003 il Regolamento per l’esercizio dell’attività di artigianato di servizio alla persona, che regolamenta l’attività di parrucchiere misto, estetista e dei mestieri il cui esercizio va regolamentato al fine di tutelare l’interesse pubblico dell’utenza tra i quali le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico, di massaggi in genere
L'attività di parrucchiere misto (acconciatore) può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia di sesso femminile, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.
L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'allegato della vigente legge regionale e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della Legge n.713/1986 e successive modifiche ed integrazioni (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).
Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.
Le attività di acconciatore e di estetista, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Devono essere posseduti i requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto possono vendere o comunque cedere alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento delle attività medesime, senza dover applicare la disciplina del commercio di cui alla L.R.29/2005.
Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che i soggetti che esercitano professionalmente tale attività siano in possesso della qualificazione professionale di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A..
L’attività di panificazione è l’attività svolta dall’impresa che provvede al ciclo completo della lavorazione del pane, nonché dalle imprese che provvedono alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.
L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell’art.19 della L.241/90. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonché dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.